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Chi può ricorrere all'ABF?

Possono ricorrere all'ABF tutti coloro che hanno in corso o hanno avuto rapporti contrattuali con banche o intermediari finanziari. Per tale ricorso non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

I clienti possono ricorrere all'ABF per controversie nei confronti dei seguenti soggetti:

  • Banche
  • Intermediari Finanziari (106-107 TUB)
  • Poste Italiane
  • Banche ed Intermediari esteri che operano in Italia 
  • Istituti di pagamento
  • Istituti di moneta elettronica (IMEL)
  • Confidi (Art. 155 comma 4 TUB secondo il testo precedente alla riforma del 2010)

Attenzione però: le questioni sottoposte all’ABF non possono riguardare operazioni antecedenti il 1° gennaio 2009.